Pubblicata la Versione 5.0:2026 del Global Recycle Standard (GRS)

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Il 1° luglio è stata pubblicata la nuova versione del GRS che, data l’urgenza di rendere immediatamente operative le misure previste per rafforzare la tracciabilità dei “materiali recuperati”, è subito entrata in vigore.

La revisione e dello standard è principalmente giustificata dalla necessità di:

  1. allineare lo standard GRS alla nuova versione V2026.1 della Reclaimed Material Declaration Form (RMDF) – rilasciata nell’Aprile di quest’anno – che ha introdotto importanti integrazioni alla definizione di “Reclaimed materials” e “Pre – Post Consumer Material”;
  2. rendere operativa la nuova RMDF che consente rendere operativa la nuova RMDF che consente di migliorare la trasparenza rispetto all’origine e alla tipologia dei materiali recuperati e, attraverso un processo di standardizzazione e classificazione dei dati, di rendere più affidabile ed efficiente la tracciabilità di tali materiali lungo la filiera del riciclo.

La RMDF deve essere compilata dalla prima organizzazione certificata della filiera che, normalmente, è il “riciclatore”. In ogni caso, qualora l’organizzazione responsabile della raccolta dei materiali recuperati (“raccoglitore”) o della loro preparazione per il riciclo (“concentratore”, nel linguaggio di Textile Exchange) siano certificati GRS o RCS, spetterà a loro compilare la RMDF.

Altra cosa importante da segnalare è il fatto che la nuova RMDF recepisce e assicura una piena applicazione dei requisiti di accettabilità dei materiali recuperati pre-consumo e post-consumo modificati ed aggiornati dalla Versione 2.0 della “Guide to Recycled Materials” rilasciata all’inizio di Luglio dello scorso anno.

Sempre con riferimento alla RMDF, è interessante segnalare che, per quanto riguarda la definizione di “materiali recuperati pre-consumo”, la Guida include la categoria dei “prodotti finiti venduti e invenduti” nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. sono ammessi:
  • prodotti resi dal consumatore in garanzia che presentano un difetto di fabbrica;
  • prodotti resi da un soggetto della catena di distribuzione per difetti qualitativi;
  • prodotti rigettati ( si presuppone dal produttore) per aspetti qualitativi.

2. non sono ammessi:

  • prodotti invenduti senza difetti e non danneggiati;
  • prodotti obsolescenti ( per i quali non c’è più domanda) ma senza difetti.

Su questo tema è possibile riscontrare alcune differenze con l’impostazione che sta venendo avanti in Europa nei lavori per la predisposizione degli atti delegati attuativi del Regolamento Ecodesign per i prodotti del settore tessile, abbigliamento e calzature. Più precisamente, la definizione data nei documenti europei a “Rifiuti tessili pre-consumo” include anche le “eccedenze di stock (prodotti che vengono direttamente dalla linea di produzione)”, per le quali non si fa alcun riferimento a danni o difetti qualitativi, che restano invendute.

 

Per questi prodotti varrà quanto stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2026/296 che stabilisce le “deroghe al divieto di distruzione dei prodotti invenduti” tra le quali, ad esempio, anche le seguenti:

  • il prodotto inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono (i) protetti da diritti di proprietà intellettuale, oppure (ii) considerati inappropriati;
  • il prodotto è stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell’economia sociale idonei nell’Unione …. per un periodo di almeno otto settimane, e il prodotto non è stato accettato come donazione.

In questi casi come negli altri casi in cui si possa applicare una deroga, si può procedere con la distruzione dei prodotti di consumo invenduti che, però, deve essere effettuata secondo l’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, dando priorità al riciclaggio rispetto ad altre operazioni di recupero, compreso il recupero di energia, e ad operazioni di smaltimento.

Il GRS 5.0, non considerando in alcun modo “ammissibili” i prodotti invenduti senza difetti e non danneggiati, risulterà sicuramente molto più restrittivo delle disposizioni in merito al divieto di distruzione dell’invenduto che entrano in vigore il prossimo 19 Luglio e questo potrebbe costituisce un problema per quei brand e retailer che, potendo avvalersi delle deroghe al divieto di distruzione, stavano prevendendo di avviare l’invenduto al Riciclo contando anche sulla valorizzazione offerta sul mercato dalla certificazione GRS.

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